Modifiche al Codice della proprietà industriale

Modifiche al Codice della proprietà industriale
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Il 23 Agosto 2023 è entrata in vigore la Legge n. 102 del 24 luglio 2023 che ha apportato modifiche al Codice della proprietà industriale. Come precisato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la “riforma rappresenta l’apice dei risultati raggiunti nell’ambito delle Linee strategiche di intervento sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023”. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha sottolineato che “con l’approvazione, dopo oltre 10 anni di tentativi, del disegno di legge di modifica del Codice della proprietà industriale si raggiunge un traguardo importante, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal PNRR.  L’azione del Ministero, portata avanti condividendo il percorso con gli stakeholders interessati, contribuisce ad agevolare l’accesso al sistema della proprietà industriale e rafforza l’importanza dei brevetti, dei marchi e dei disegni all’interno del tessuto produttivo.

Il provvedimento costituisce un punto di arrivo nell’ambito della Missione 1, Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è stato elaborato e curato in tutto il suo iter dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi.  La misura persegue due obiettivi fondamentali: 1) il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale (Capo I del testo legislativo); 2) la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure (Capo II). Il Capo III è invece dedicato alle “Norme di coordinamento ed adeguamento”.

Tra le novità più importanti della riforma si segnala il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell’Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’Unione europea sono parte. La previsione persegue chiaramente l’obiettivo di rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

Tra le modifiche al Codice della proprietà industriale c’è l’abolizione del cosiddetto “professor privilege”. Precisamente, si dispone che “quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, anche se a tempo determinato, con un’università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall’invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore”. Solo in un secondo momento, “qualora la struttura di appartenenza non provveda” entro il termine di sei mesi, più un’eventuale proroga di tre mesi, per valutazione tecniche, l’inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto.

All’art. 2, si configura, inoltre, la possibilità di chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Un’altra novità apportata riguarda la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo in ogni caso ferma la data di deposito.

Al fine di dipanare dubbi interpretativi, nel Capo dedicato alle norme di coordinamento ed adeguamento, si dispone che l’art. 60 del Codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 é sostituito dalla seguente previsione:  “il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell’ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.”

 

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