
La misura “Investimenti sostenibili 4.0”, adottata del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dà attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027.
Come evidenziato nella sezione dedicata al sito del Ministero, “la misura sostiene il processo di transizione delle piccole e medie imprese delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) verso il paradigma del Piano Transizione 4.0, mediante l’incentivazione di investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali.”
In particolare, verranno concesse agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese, conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico coerente con il piano Transizione 4.0. La priorità verrà riconosciuta ai piani che siano in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Unione europea ed a quelli destinati a favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare ovvero a migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa.
La dotazione finanziaria complessiva per la concessione delle agevolazioni è pari a 400 milioni di euro a valere sull’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021 – 2027.
Inoltre, al fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle micro e piccole imprese, una quota pari al 25% della dotazione finanziaria complessiva è destinata a questa tipologie di imprese.
Soggetti beneficiari
Come definito all’art. 5 del Decreto ministeriale 15 maggio 2023 – Investimenti sostenibili 4.0 PN RIC 2021-2027, per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019. Questa condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto al punto precedente e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
Inoltre, sono escluse dalle agevolazioni le PMI che si trovino in una delle condizioni indicate all’art. 5, comma 2, del DM 15 maggio 2023.
Attività economiche ammesse dalla misura “Investimenti sostenibili 4.0”
I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche, come specificate nell’allegato n. 4: a) attività manifatturiere; b) attività di servizi alle imprese. In particolare, per quanto riguarda le attività manifatturiere, sono ammissibili le attività economiche di cui alla sezione C della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con le esclusioni indicate nell’articolo 6, comma 4.
Per quanto riguarda le attività di servizi alle imprese sono ammesse le attività di:
- raccolta e depurazione delle acque di scarico;
- raccolta dei rifiuti;
- recupero dei materiali;
- magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto;
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- edizioni di software;
- telecomunicazioni;
- produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
- elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web;
- attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale;
- attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche;
- ricerca scientifica e sviluppo;
- pubblicità e ricerche di mercato;
- attività dei call center;
- attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi;
- riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni;
- attività delle lavanderie industriali.
Programmi ammissibili nell’ambito di “Investimenti sostenibili 4.0”
Perché le agevolazioni siano ammissibili nell’ambito della misura Investimenti sostenibili 4.0, i programmi di investimento devono:
- prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0. e l’ammontare di tali spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;
- essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva;
- essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna);
- prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e, comunque, al 70 (settanta) percento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi. I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni di cui al presente decreto e che l’impresa è tenuta ad individuare le modalità di copertura di quest’ultima;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
- prevedere un termine di ultimazione non successivo a diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- prevedere una durata non superiore a 18 (diciotto) mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.
Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
- macchinari, impianti e attrezzature
- opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili
- programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a)
- acquisizione di certificazioni ambientali.
Sono inoltre ammesse:
- le spese per i servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all’allegato 1 del DM 15 maggio 2023 nei limiti del 5 per cento dell’importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c);
- per i soli programmi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b) del DM 15 maggio 2023 , spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all’unità produttiva oggetto misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3 (tre) per cento dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa ai sensi della normativa di riferimento.
Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla Sezione 3.13 del Temporary framework, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 13 (Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale) e 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del Regolamento GBER.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento.
In particolare:
- nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50 (cinquanta) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25 (venticinque) per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato;
- nel caso di imprese di media dimensione, per il 40 (quaranta) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35 (trentacinque) per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.
Modalità di presentazione della domanda di accesso e scadenza
Le domande di accesso alle agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica accedendo all’apposita sezione del sito di Invitalia. Dalla stessa sezione è possibile, inoltre, accedere alla necessaria modulistica.
La domanda può essere compilata a partire dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023. L’invio della domanda di accesso alle agevolazioni, invece, può essere effettuato a partire dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.
Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.